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FLOROVIVAISMO – DECRETO MINISTERIALE A SOSTEGNO DEL SETTORE

A tutte le aziende Florovivaistiche

Con il Decreto Ministeriale 19 ottobre 2022 n. 532191 il Governo ha previsto sostegni alle imprese florovivaistiche per una somma di euro 25 milioni per la riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle stesse;l’Organismo Pagatore AGEA ha emanato in materia le Istruzioni Operative n. 118 che illustrano in dettaglio i contenutie e le modalità attuative per la richiesta e l’erogazione dell’aiuto a favore delle imprese florovivaistiche. 

Ricordiamo che tali aiuti sono concessi nei limiti fissati dal regime di aiuti “Quadro temporaneo” previsto dalla comunicazione della Commissione europea (2022/C131I/01) recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” e successive modifiche e integrazioni.

Di seguito vi riportiamo in sintesi quanto previsto dalle Istruzioni operative in merito alle condizioni per la concessione dell’aiuto:

“Possono beneficiare del sostegno le imprese agricole di produzione primaria di fiori e piante ornamentali, inscritte all’INPS, iscritte all’Anagrafe delle aziende agricole (SIAN) e con un fascicolo aziendale valido al momento della presentazione della domanda, avente uno dei seguenti codici ATECO:

1.  1.19.1, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di riscaldamento delle superfici agricole utilizzate con propri impianti localizzati in azienda (riscaldamento basale);
2.
1.19.2;
3.
1.30, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di condizionamento di apprestamenti protetti o di condizionamento delle superfici agricole utilizzate, con propri impianti localizzati in azienda.

Gli aiuti non spettano:

• ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 19 ottobre 2022 n. 532191 (GURI n.282 del 2 dicembre 2022) e ai soggetti che si sono costituiti dopo il 31 agosto 2022;

• alle imprese soggette alle sanzioni adottate dall’UE di cui alla sezione 1.1 della Comunicazione (2022/C 131 I/01) della Commissione europea.

Alla quantificazione dell’aiuto si procederà come di seguito specificato:

1. Alle imprese agricole beneficiarie costituite prima del 1 marzo 2021, data risultante dal Fascicolo Aziendale del SIAN come data di apertura della PIVA, è concesso un aiuto qualora i costi per l’acquisto delle risorse energetiche sostenuti nel periodo 1° marzo 2022 – 31 agosto 2022, risultino superiori di almeno il 30% rispetto ai costi complessivamente sostenuti nel medesimo periodo dell’anno 2021.

L’aiuto concedibile è determinato nella misura del 30% dei maggiori costi sostenuti (imponibile al netto dell’IVA).

 2. Alle imprese agricole beneficiarie costituite tra il 1° marzo 2021 e il 31 agosto 2021, data risultante dal Fascicolo Aziendale del SIAN come data di apertura della PIVA, è concesso un aiuto qualora i costi per l’acquisto delle risorse energetiche sostenuti nel periodo 1 marzo 2022 – 31 agosto 2022, risultino superiori di almeno il 30% rispetto ai costi complessivamente sostenuti dalla data di costituzione sino al 31 agosto 2021, rapportato, pro-quota , ad una durata semestrale.

L’aiuto concedibile è determinato nella misura del 30% dei maggiori costi sostenuti (imponibile al netto dell’IVA).

3. Alle imprese agricole beneficiarie costituite tra il 1° settembre 2021 e il 31 agosto 2022, , data risultante dal Fascicolo Aziendale del SIAN come data di apertura della PIVA, è concesso un aiuto per l’acquisto delle risorse energetiche. In tal caso l’aiuto concedibile è pari al 15% del valore delle spese energetiche complessivamente sostenute nel periodo 1° marzo 2022 – 31 agosto 2022 o nel periodo di minor durata quando costituite dopo il 1° marzo 2022 (imponibile al netto dell’IVA).

 In tutti i predetti casi i costi energetici da considerare sono quelli per l’acquisto di una o più delle seguenti risorse energetiche: energia elettrica, gas metano, G.P.L., gasolio e biomasse utilizzate per la combustione in azienda.

Per poter accedere all’aiuto, sulla base delle informazioni richieste al beneficiario come specificato al paragrafo 4. delle allegate Istruzioni Operative, l’impresa florovivaistica –già titolare di un fascicolo aziendale –  dovrà presentare domanda, anche avvelendosi del CAA mandatario, a partire dal 25 gennaio e non oltre il 27 febbraio 2023.

 I nostri uffici sono a vostra disposizione per ulteriori informazioni e per la predisposizione delle domande

Istruzioni Operative AGEA

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