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VITIVINICOLO, DICHIARAZIONE DI GIACENZA ANNO 2021

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche e giuridiche che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alle ore 24.00 del 31 luglio 2021; è tuttavia possibile presentare la dichiarazione di giacenza anche se non si hanno prodotti in giacenza alla data del 31 luglio. Sono invece esonerati: i consumatori privati, i rivenditori al minuto che esercitano un’attività che prevede la vendita al consumatore di piccoli quantitativi, i rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 Hl.

Per la compilazione della dichiarazione di giacenza è possibile utilizzare la consueta procedura di presentazione delle dichiarazioni tramite gli uffici del CAA Confagricoltura e si ricorda che la dichiarazione deve essere presentata entro il 10 settembre 2021. Ad eccezione delle dichiarazioni di competenza di ARTEA e ARPEA, l’inoltro delle dichiarazioni dovrà avvenire con modalità telematica avvalendosi dei servizi del SIAN.

Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle aziende viticole, sono disponibili nuovi servizi telematici opzionali che consentono di predisporre la dichiarazione di giacenza a partire dai dati del registro dematerializzato da carico e scarico (D.M. 293/2015). Si Precisa che la possibilità di invio della dichiarazione di giacenza da registro è opzionale; l’azienda vitivinicola può scegliere di predisporre le giacenze al 31 luglio a partire dai saldi contabili del registro telematico oppure continuare ad utilizzare le ordinarie modalità di compilazione tramite il CAA Confagricoltura. Qualora l’azienda opti per la dichiarazione di giacenza a partire dai dati del registro telematico dovrà fare una dichiarazione per ciascun stabilimento con codice ICQRF. La dichiarazione di giacenza da registro, una volta predisposta, non è modificabile ed eventuali successive rettifiche devono essere effettuate con le ordinarie procedure previste (Ravvedimento Operoso o Diffida dell’O.d.C.).

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