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AIUTI NAZIONALI: SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

Istruzioni operative n. 84 di AGEA, aventi ad oggetto: Legge 20 marzo 2014, n. 34

Ai fini dell’erogazione degli aiuti nazionali – (Interventi Emergenziali sulle filiere zootecniche, Mais e proteiche, Riduzione delle Rese e stoccaggio dei vini nel settore vitivinicolo) l’AGEA è tenuta ad effettuare la verifica, oltre che per gli altri criteri di ammissibilità, della regolarità contributiva del richiedente. Si ricorda che per tali aiuti l’assenza ovvero l’irregolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva del beneficiario impedisce l’erogazione dell’aiuto/contributo ovvero comporta la ripetizione dell’indebito erogato a titolo di acconto ai sensi dell’art. 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27.

Le istruzioni operative n. 84 di Agea del 9.09.2021 disciplinano le modalità attraverso le quali i soggetti esenti o quelli che già dispongono di un DURC possono segnalare la loro posizione all’Amministrazione al fine di agevolarne le operazioni di verifica, nello specifico:
1) I soggetti esenti alla verifica della regolarità contributiva, sono tenuti a presentare una specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 redatta secondo il modello “Dichiarazione di esenzione DURC” – Allegato alle Istruzioni operative n. 84. 1), nella quale il soggetto attesta che è privo di obbligo di iscrizione ad alcuno degli Enti previdenziali (INPS, INAIL e CASSA EDILE) in quanto vigenti una o più condizioni di esenzione previste dalla normativa.

Tale dichiarazione dovrà essere inserita – in ambito SIAN – in seno al Fascicolo Aziendale del richiedente ed avrà una validità di 120 giorni a partire dalla data di inserimento nel fascicolo; tale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’esenzione dalla iscrizione agli enti previdenziali (INPS, INAIL, CASSA EDILE) ha validità per tutte gli atti amministrativi presentati dal beneficiario nei confronti dell’Organismo Pagatore AGEA, gestore nel SIAN di aiuti nazionali. Dovrà quindi essere rinnovata alla scadenza dei 4 mesi e qualsiasi variazione che possa inficiare la validità della dichiarazione resa dovrà essere comunicata al CAA.

AGEA effettuerà controlli a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del benefìcio, sulla veridicità delle dichiarazioni di esenzione DURC rilasciate a sistema. Segnaliamo che qualora nel corso delle verifiche propedeutiche all’erogazione dei contributi o degli aiuti pubblici, emerga che il soggetto beneficiario è censito nelle banche dati dei suddetti Enti previdenziali (INPS, INAIL, CASSA EDILE) e lo stesso abbia trasmesso ad AGEA la “dichiarazione di esenzione DURC” sarà applicato quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci nonché la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R., ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
I Soggetti esenti alla verifica della regolarità contributiva sono:

  • chi non impiega lavoratori subordinati
  • chi non impiega lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
  • chi non è lavoratore autonomo iscritto alle gestioni amministrate da INPS (artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi)
  • chi non è lavoratore dello spettacolo e dello sport professionistico

oppure

  • è un’impresa agricola esercitata in forma societaria non iscritta alle gestioni previdenziali, ma con soci aventi qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), ovvero Coltivatore diretto (CD), ovvero, per i rapporti di natura associativa, Concedenti (es. piccoli coloni e compartecipanti familiari)
  • è un’azienda agricola priva di dipendenti che per la propria attività utilizza unicamente coadiuvanti familiari iscritti INPS
  • è un’impresa in forma di società di persone o di capitali, i cui soci possono essere iscritti alla Gestione artigiani o commercianti.

2) I soggetti che già dispongono di un DURC in corso di validità autonomamente acquisito per altre funzioni, possono segnalarlo all’Amministrazione al fine di agevolarne le operazioni di verifica.
Come è noto, l’AGEA verifica la presenza di eventuali debiti INPS attraverso l’interrogazione del Registro debitori del SIAN; la presenza di crediti INPS iscritti a Registro Debitori costituisce motivo ostativo all’erogazione degli aiuti fino a regolarizzazione della posizione contributiva. Per gli altri casi (assenza di debiti con INPS) viene avviata la verifica di regolarità contributiva con le modalità telematiche sopra richiamate. Tuttavia, vista la numerosità delle posizioni da verificare, si è convenuto con AGEA che le aziende che già dispongono di un DURC in corso di validità autonomamente acquisito per altre funzioni, potranno segnalarlo rendendolo disponibile al proprio CAA ai fini della registrazione degli estremi dello stesso (- Numero Protocollo: identificativo del DURC rilasciato da INPS, – Data richiesta – Scadenza Validità) in un apposito servizio nell’ambito del fascicolo aziendale.

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