Negli ultimi mesi si sta registrando un rafforzamento dei controlli ispettivi nelle aziende agricole, rendendo necessario verificare e aggiornare la documentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
L’intensificazione delle attività di vigilanza deriva dalle disposizioni introdotte con la Legge 215/2021, ulteriormente consolidate dal nuovo Accordo Stato-Regioni pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 e dal Decreto Legge n. 159 del 31 dicembre 2025, noto come Decreto Sicurezza Lavoro 2025, convertito definitivamente nella Legge n. 198 del 29 dicembre 2025.
Alla luce di questo quadro normativo, risulta necessario procedere all’adeguamento della documentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Si raccomanda alle aziende agricole che non abbiano ancora provveduto, o che lo abbiano fatto solo parzialmente, di aggiornare e integrare il DVR generale, includendo specifiche valutazioni relative ai principali rischi presenti nelle attività agricole, aspetti oggi oggetto di particolare attenzione da parte degli organi di vigilanza.
Tra le valutazioni che risultano maggiormente oggetto di verifica da parte degli organi ispettivi si segnalano in particolare:
- Rischio chimico, obbligatorio in presenza di stoccaggio e utilizzo di fitofarmaci, prodotti per la concimazione, oli lubrificanti, carburanti e detergenti;
- Movimentazione manuale dei carichi (MMC), tipica delle attività agricole quali raccolta manuale di frutta, verdura, olive e uva, nonché movimentazione di sacchi, fusti e cassette;
- Movimenti ripetitivi (MRip), connessi a mansioni cicliche come la cernita in magazzino, la mungitura manuale, la raccolta o la potatura;
- Rischio biologico, rilevante nelle attività di allevamento e zootecnia o in presenza di residui organici e vegetali;
- Rischio rumore e vibrazioni, legato all’utilizzo di trattrici, motoseghe, decespugliatori e altre attrezzature meccaniche;
- Rischio legato a condizioni climatiche estreme, particolarmente significativo per le attività svolte all’aperto, con esposizione a ondate di calore o a basse temperature.
È inoltre necessario predisporre adeguate misure organizzative, come la pianificazione delle pause, l’accesso a zone d’ombra e la disponibilità di acqua per garantire la corretta idratazione dei lavoratori durante le attività svolte in condizioni climatiche critiche.
Sebbene le aziende agricole di piccole dimensioni possano avvalersi della facoltà di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi standardizzato, ai sensi dell’art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008, tale modalità non risulta più sufficiente a soddisfare pienamente le richieste ispettive. Gli organi di vigilanza richiedono infatti evidenze di valutazioni specifiche e, ove necessario, misurazioni strumentali, che dimostrino l’effettiva gestione dei rischi presenti nelle attività agricole.
Per le aziende che svolgono anche attività agrituristica, si ricorda inoltre l’obbligo di predisporre:
- la valutazione del rischio incendio, con redazione del Piano di emergenza e predisposizione di planimetrie orientate con indicazione dei percorsi di esodo, dei presidi antincendio e dei punti di raccolta;
- la valutazione del rischio Legionella, necessaria per la tutela di ospiti e lavoratori, con particolare attenzione agli impianti idrici, ai sistemi di climatizzazione e alle eventuali piscine o vasche idromassaggio.
È infine fondamentale che i lavoratori siano adeguatamente informati e formati sulla base degli esiti delle valutazioni effettuate e delle misure di prevenzione adottate dall’azienda.
Per informazioni e consulenza:
Dott. Andrea Stortini





