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PROROGHE PER EMERGENZA CORONAVIRUS – Ministero dell’Interno – Circolare prevenzione incendi su D.L. 18/2020

È noto come le limitazioni imposte dai diversi Dpcm del mese di marzo 2020 sull’emergenza Covid-19, abbiano inevitabilmente prodotto riflessi negativi sulle attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco, disciplinate e previste dal DPR 151/2011 – (Allegato 1) , nonché sul lavoro di progettazione, consulenza, assistenza ai lavori e aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno (Dlgs 139/2006).

Dette limitazioni hanno comportato inevitabilmente la conseguenza diretta,  in diversi casi, all’impossibilità di rispettare alcune scadenze imposte dalla legge, e ciò a causa del noto rallentamento/blocco delle attività professionali, o anche per inaccessibilità ai luoghi, o per impossibilità a completare le opere di adeguamento previste.

Per tentare di ovviare alla sopra esposta circostanza, il Dipartimento dei Vigili Del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno hanno provveduto ad emanare la circolare 4629 del 23.3.2020, avente la finalità di offrire ai soggetti  interessati, utili chiarimenti a quanto riportato dal D.L. 18/2020, con particolare riferimento all’applicazione della disciplina in materia di prevenzione incendi, intervenendo fattivamente su alcune procedure e scadenze temporali.

In particolare, la circolare emessa apporta specifiche e chiarimenti ai seguenti articoli del D.L. 18/2020:

  • 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)

In relazione a quanto indicato nella circolare rientrano in tali casistiche i procedimenti di cui all’art. 20 del D.lgs. 758/94, relativi alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro, essendo gli stessi procedimenti volti alla depenalizzazione di contravvenzioni penali. Difatti, per le attività oggetto di accertamento con determinazione di una scadenza entro cui realizzare gli adeguamenti di prevenzione e protezione antincendio prescritti dai Vigili del Fuoco non può essere garantita la realizzazione delle opere e le attività di verifica, collaudo e certificazione di impianti, sistemi e strutture.

Questa casistica riguarda tutte le imprese.

 103 c.1- Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

Rientrano in tale fattispecie i procedimenti ed i controlli di cui del D.P.R. 151/2011 in materia di prevenzione incendi ad esempio:

  1. integrazioni alle richieste di valutazione dei progetti di prevenzione incendi, con termine entro cui trasmettere la documentazione, pena la chiusura dell’istruttoria VVF con parere negativo al progetto (art. 3 comma 3 DPR 151/2011);
  2. integrazioni alle istanze di deroga di prevenzione incendi, con termine entro cui trasmettere la documentazione, pena la chiusura dell’istruttoria VVF con parere negativo alla richiesta di deroga;
  3. termini entro cui “conformare alla normativa antincendio ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi” le attività sottoposte a controlli di prevenzione incendi (art. 4 commi 2 e 3 DPR 151/2011) presso le quali siano state “accertate carenze dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività”.

Anche questa casistica potrebbe riguardare le imprese agricole le cui attività rientrano nell’Allegato I al DPR 151/2011.

 103 c.2 – Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.

Ricadono in tale fattispecie:

  1. le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art 5 del D.P.R. 151/2011(cadenza quinquennale): i sopralluoghi di verifica di efficienza e funzionalità degli impianti di protezione attiva e le relative asseverazioni difatti non possono essere eseguiti;
  2. le omologazioni dei prodotti antincendio;
  3. i termini fissati dall’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all’art. 16 del D.lgs. 139/2006 e s.m.i..

La casistica legata all’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’articolo 5 del D.P.R. 151/2011 potrebbe riguardare le imprese agricole le cui attività rientrano nell’Allegato I al DPR 151/2011.

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