Rifinanziamento e nuove disposizioni per il Fondo di garanzia per le PMI (ex D.L. 145/2023 – cd. DL Anticipi – convertito in L. 191/2023)
In continuità aelle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, è previsto nel D.L. cd. “Anticipi” per la misura Beni strumentali “Nuova Sabatini” uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per l’anno 2023.
In sede di conversione in legge del suddetto Decreto sono state introdotte nuove disposizioni che regoleranno, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024, il rilascio delle garanzie da parte del Fondo PMI, a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari.
La concessione di strumenti finanziari quali contributi in “conto impianti” e le garanzie pubbliche consentono sostanzialmente alle micro, piccole e medie imprese di beneficiare, soprattutto nell’attuale quadro congiunturale, di una riduzione in termini di tasso di interesse praticato sull’operazione di finanziamento erogata e/o garantita.
Il rifinanziamento della misura agevolativa “Nuova Sabatini” e le nuove regole del Fondo PMI, che in buona parte confermano soglie importanti per il rilascio delle garanzie alle imprese a fronte di finanziamenti bancari.
A partire dal 1 gennaio 2024 entrerà in vigore la nuova disciplina, che opera con le seguenti modalità:
- l’importo massimo garantito per singola impresa è pari 5 milioni di euro;
- sono esclusi i soggetti che rientrano nella fascia 5 del modello di valutazione del merito creditizio del Fondo, quindi le imprese più rischiose;
- la garanzia del Fondo è concessa alle PMI fino alla misura massima del:
- 55% per finanziamenti per esigenze di liquidità ,rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazionedel Fondo PMI (si tratta, sostanzialmente, delle imprese meno rischiose);
- 60% per finanziamenti per esigenze di liquiditàrientranti nelle fasce 3 e 4 del suddetto modello di valutazione;
- 80% dei finanziamenti per investimenti, nonché per finanziamenti a favore di PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondoe non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione (quindi senza valutazione);
- 80% in relazione ai finanziamenti:
- di importo fino a 40.000 euro; ovvero
- fino a 80.000 euro nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione(Confidi);
- sino a 50.000 euro in relazione ai finanziamenti di microcredito di cui all’articolo 111 del testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia (per queste categorieil modello di valutazione del fondo si applica solo per gli accantonamenti al rischio);
- 50% per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali;
- la garanzia del Fondo può essere concessa, previa autorizzazione della Commissione europea,in favore di Mid Cap, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, fatta esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio. La garanzia alle Mid Cap, che può essere concessa nei limiti del 15% della dotazione finanziaria annua del Fondo, è riconosciuta:
- fino alla misura massima del 30% di finanziamenti per liquidità;
- nella misura del 40% nel caso di finanziamenti per investimenti, nonché per le operazioni finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo.
- In favore delle microimprese, di cui al Regolamento n.651/2014, la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito;
- per le garanzieconcesse alle Mid Cap, viene prevista una commissione “una tantum” pari all’1,25% dell’importo garantito dal medesimo Fondo.
Con le nuove disposizioni si amplia la platea dei possibili beneficiari della garanzia del Fondo PMI: possono accedere anche gli ENTI DEL TERZO SETTORE (la garanzia è concessa in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a 60.000 euro e senza l’applicazione del modello di valutazione).