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ESERCIZIO ATTIVITÀ OLEOTURISTICA, PUBBLICAZIONE DEL DECRETO ATTUATIVO

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del Turismo, ha firmato il decreto attuativo che stabilisce le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività oleoturistica.

Ambito di applicazione

Sono considerate attività oleoturistiche, le attività svolte nei luoghi di produzione e/o trasformazione, di seguito elencate:

  1. le attività formative ed informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell’olio, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP), nel cui areale si svolgono a titolo esemplificativo le seguenti attività:
  • le visite guidate agli oliveti, ai frantoi e nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, alla produzione dell’olio, della storia e della pratica dell’attività;
  1. le iniziative formative ed informative, culturali e ricreative svolte nell’ambito dei frantoi e degli oliveti, compresa la raccolta dimostrativa delle olive;
  2. le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, escludendo la somministrazione di preparazioni gastronomiche, non potendo prefigurarsi l’erogazione di un servizio di ristorazione.

N.B. Alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo e multifunzionalità se svolgono anche l’attività oleoturistica, continueranno ad applicarsi le disposizioni regionali.

Linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell’attività

Fermi i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, si prevedono i seguenti requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attività oleoturistiche:

  1. apertura settimanale o stagionale per un minimo di 3 giorni, nei quali possono essere ricompresi i giorni prefestivi e festivi;
  2. strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici e cartellonistica da affiggere all’ingresso dell’azienda che riporti i dati relativi all’accoglienza oleoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
  3. sito o pagina web aziendale ed indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
  4. materiale informativo sull’azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno 2 lingue compreso l’italiano;
  5. esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali;
  6. ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolta dall’operatore oleoturistico;
  7. l’attività di degustazione e commercializzazione dell’olio all’interno dei frantoi o dei locali dedicati, deve essere effettuata con contenitori e strumenti idonei a non alterare le proprietà organolettiche del prodotto e da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione.

Per ulteriori dettagli si rimanda al Decreto Ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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