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L’agricoltore

Decreto legge 24 giugno 2014 n. 91: la bruciatura di residui vegetali agricoli non è più reato

Con il decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, in vigore dal 25 giugno, si supera il rischio di contenziosi e divieti scaturiti da ultimo con la norma introdotta con il decreto legge 136/13, convertito nella legge 6 febbraio 2014, n. 6 (Terra dei fuochi) per contrastare il fenomeno della combustione illecita dei rifiuti.
Come più volte sollecitato da Confagricoltura era necessario ed urgente un intervento che non impedisse quello che per il settore agricolo è considerata normale pratica.
Il comma 8 dell’articolo 14 del decreto legge in parola va infatti a modificare l’articolo 256-bis del decreto legislativo 152/2006 relativo alla combustione illecita di rifiuti, prevedendo che tali disposizioni “non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.”
Ora si auspica l’impegno dei Sindaci per rendere operativa tale misura tramite l’emanazione di specifiche ordinanze.

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