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CARBURANTE AGRICOLO: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Le imprese agricole potranno beneficiare di un nuovo contributo a fondo perduto per i maggiori costi sostenuti per l’acquisto di carburante destinato all’esercizio delle attività agricole. La misura, introdotta dal Decreto-legge n. 193 del 23 ottobre 2026, mette a disposizione risorse per sostenere il settore agricolo e fronteggiare l’aumento dei costi del carburante.

Il contributo è rivolto alle imprese agricole in possesso di specifici requisiti e riguarda gli acquisti di gasolio e benzina effettuati nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026, per l’utilizzo di mezzi e attrezzature impiegati nelle attività agricole. L’agevolazione è pari al 20% della spesa ammissibile, con un limite massimo di 45 centesimi per litro di carburante e un massimale complessivo di 50.000 euro per ogni impresa.

Chi può richiedere il contributo

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto le imprese agricole, sia persone fisiche che giuridiche o un gruppo di persone fisiche o giuridiche situate in Italia, che svolgano un’attività agricola minima: almeno una pratica colturale annuale per mantenere le superfici agricole oppure un’attività finalizzata alla produzione agricola. Inoltre è necessario che tali imprese agricole, dalla presentazione della domanda e fino al termine dell’anno, o fino alla successiva scadenza degli impegni assunti, siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. Iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese come impresa agricola attiva, piccolo imprenditore agricolo o coltivatore diretto;
  2. Iscrizione alla previdenza agricola INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
  3. Partita IVA attiva in campo agricolo, codice ATECO 01, con dichiarazione annuale IVA relativa all’anno precedente, indicata come modello IVA-2026. È sufficiente la partita IVA agricola attiva se oltre il 50% delle superfici si trova in zone montane o svantaggiate, oppure se l’attività è iniziata nell’anno di domanda o nei mesi di novembre e dicembre dell’anno precedente.

Per le aziende con volume d’affari non superiore a 7.000 euro, sono previste modalità documentali specifiche, con richiamo alla dichiarazione di esenzione e ai documenti fiscali o contabili relativi all’attività svolta.

Sono invece escluse le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti per aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili dalla Commissione europea e quelle che si trovavano già in condizioni di difficoltà nel periodo contabile precedente al 28 febbraio 2026, fatte salve le deroghe previste per micro e piccole imprese.

Spese ammissibili ed entità del contributo

Sono agevolabili gli acquisti di gasolio e benzina effettuati dal 1° giugno al 15 ottobre 2026, al netto dell’IVA, per l’alimentazione di mezzi e attrezzature utilizzati per l’esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento delle serre orticole.

Sono invece esclusi il carburante per autovetture, per il trasporto commerciale non agricolo e le attrezzature estranee al ciclo produttivo agricolo.

Il contributo è calcolato sul 20% della spesa ammissibile, con un massimo di 45 centesimi per litro di carburante. Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 60 milioni di euro: qualora le richieste ammissibili superino le risorse disponibili, l’AGEA applicherà una riduzione dell’aiuto previsto mediante l’adozione del taglio lineare. Inoltre, deve essere rispettato il massimale complessivo di 50.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.

Presentazione della domanda

È necessario presentare domanda dal 28 ottobre al 20 novembre 2026, esclusivamente attraverso la piattaforma telematica AGEA (www.agea.gov.it).

La domanda può essere presentata direttamente dall’impresa utilizzando le credenziali di accesso SPID, CIE o CNS o, attraverso il CAA mandatario, su delega dell’impresa.

Per la compilazione è disponibile un modulo precompilato con i dati anagrafici del fascicolo aziendale, da integrare con i dati relativi alle spese sostenute allegando le relative fatture in formato XML, p7m o PDF. Con il caricamento dal cassetto fiscale del formato XML viene acquisito automaticamente il numero della fattura, data, partita IVA e denominazione dell’emittente e imponibile; per il PDF questi dati devono essere inseriti manualmente nell’applicativo. Se la fattura comprende altre forniture, va indicata soltanto la quota ammissibile al netto IVA. È necessario dichiarare la conformità alle fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI).

Sono ammesse anche fatture differite, emesse dopo il termine agevolabile del 15 ottobre 2026, che si riferiscono al carburante consegnato entro la predetta data. Nel quadro B del modello di domanda è necessario indicare numero e data del DDT o della bolla di consegna e allegarlo se il numero non compare in fattura.

Il richiedente deve dichiarare l’uso esclusivamente agricolo del carburante, il possesso dei requisiti e gli altri aiuti pertinenti, rispettando i limiti di cumulo ed evitando il finanziamento delle medesime quote di costo.

Erogazione del contributo e controlli

L’AGEA verifica requisiti, anagrafica e coerenza delle fatture, determina l’importo e pubblica il provvedimento di concessione. Il contributo viene accreditato sul conto bancario o postale associato al fascicolo aziendale, del quale è opportuno controllare i dati. Il beneficio non concorre al reddito d’impresa né alla base imponibile IRAP.

È previsto un percorso accelerato nell’arco di 30 giorni, con differimento del termine di registrazione nel SIAN, e delle verifiche sul DURC. Restano comunque possibili controlli successivi e recuperi dell’indebito, anche mediante compensazione con altri aiuti.

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