Misura Agea sul Decreto interministeriale del 31 dicembre 2024 n. 678746 (GU n.55 del 07 marzo 2025)Il contributo previsto rientra in regime “de minimis”;
- L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato
membro a un’impresa unica agricola non può superare 50.000,00 EUR
nell’arco di tre anni; - Lo stanziamento complessivo ammonta, per la campagna 2025, a 11 milioni di euro;
- I soggetti beneficiari sono le aziende agricole che:
- hanno sottoscritto una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture ed agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata
catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti; - hanno sottoscritto un contratto di finanziamento bancario di durata non superiore ai 5 anni comprensiva dell’eventuale periodo di preammortamento
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuali, quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea
- risultano, limitatamente alle imprese agricole, agricoltori in attività, ai sensi dell’art. 4, par. 5, del Reg. (Ue) 2021/2115 e dell’art. 4 del Dm 23 dicembre 2022, n. 660087
- hanno sottoscritto una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture ed agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata
- Agevolazione:
Contributo in conto interessi pari al massimo al 50% del tasso annuo nominale applicato dalla banca al finanziamento. L’importo individuale per ciascun beneficiario non potrà, comunque, superare l’importo massimo previsto per gli aiuti “de minimis” di settore. - I contratti di finanziamento bancario devono essere sottoscritti al massimo nei 30 giorni precedenti alla presentazione della domanda ad Agea (Limitatamente all’anno 2025, considerata la pubblicazione del DM in GU il 7 marzo 2025 ed il termine del 2024 ormai superato, si rendono ammissibili i finanziamenti concessi dal 1° gennaio 2025).
- TERMINI DI PRESENTAZIONE:
La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal 15 aprile 2025
e fino al 15 settembre 2025. - La comunicazione dovrà essere effettuata tramite il SIAN.





