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COMUNI MONTANI, CONTRIBUTO FONDO PERDUTO PER EVENTI CALAMITOSI

A partire dal 10 febbraio e fino al 24 febbraio 2021 i soggetti nei Comuni montani colpiti da eventi calamitosi in stato di emergenza al 31 gennaio 2020 possono presentare l’istanza per il contributo a fondo perduto ex art 25 del DL 34/2020. Con il provvedimento n. 36282, datato 5 febbraio ma pubblicato il 9 febbaio , l’Agenzia delle Entrate ha finalmente definito i termini e le modalità di presentazione delle istanze per tali soggetti, con riferimento ai quali era stata concessa una riapertura dei termini a norma dell’ art. 60  comma 7-sexies del DL 104/2020.

Requisiti Soggettivi 

Possono accedere alla richiesta del contributo in esame, i soggetti  titolari  di partita IVA (compresi gli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario) che non hanno presentato domanda ai sensi dell’art. 25 del decreto Rilancio nel periodo definito dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020 ( 15 giugno-13 agosto 2020) e che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno domicilio fiscale o sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dell’emergenza Covid-19), classificati come totalmente montani. Ai fini della individuazione dei comuni classificati come totalmente montani, le istruzioni ministeriali, rimandano all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ovvero ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, e non inseriti nella lista indicativa dei comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, pubblicate dall’Agenzia delle entrate in data 30 giugno 2020.(VEDI ALLEGATO)

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno iniziato l’attività in data successiva al 30 aprile 2020, salvo per il caso dell’erede che ha aperto una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius (soggetto persona fisica) titolare di partita Iva prima di tale data.

Calcolo ed erogazione del contributo 

Ai fini del calcolo dell’importo del contributo a fondo perduto da accreditare agli operatori, si evidenzia che esso dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito dalla norma (art. 60, comma 7-septies, D.L. n. 104/2020- 5 mln di euro) e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte. Il valore che ne scaturira’, rappresenterà la percentuale che verrà applicata all’ammontare richiesto.

L’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, una delle seguenti percentuali:

–         20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;

–         15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;

–         10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

L’ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari per un importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (contributo minimo).

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo

Istanza modello
Istanza_fondo_perduto_DECRETO RILANCIO
Provvedimento DL104-2020
Istruzioni 

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